Dall’INL chiarimenti sugli indici di valutazione di «equivalenza» della parte normativa dei CCNL
Con la circ. n. 2 pubblicata ieri, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, condivisi con l’Ufficio legislativo del Ministero, sull’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: al possesso del DURC e all’osservanza degli “altri obblighi di legge”; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (c.d. “contratti leader”).
Sul punto, lo stesso Ispettorato era intervenuto con la circ. n. 7/2019, chiarendo che il personale ispettivo, al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non solo un accertamento legato a una formale applicazione del contratto.
Successivamente, con la circ. n. 9/2019 viene osservato che il “rispetto” di tali contratti è da intendersi nel senso che, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi, rileva il riscontro dell’osservanza, da parte del datore di lavoro, dei contenuti normativi e retributivi dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ciò premesso, l’Ispettorato fornisce le indicazioni operative in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi, con riguardo: alle materie riservate ai contratti “leader”; alle materie non riservate e rispetto della parte normativa; alla parte economica.
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