Ammessa l’identificazione diretta ai fini IVA per i soggetti stabiliti in Norvegia
I soggetti stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia. Si tratta di quanto chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 pubblicata ieri, 28 luglio 2020.
In alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 del DPR 633/72), i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia hanno la facoltà di identificarsi direttamente con le modalità previste dall’art. 35-ter del DPR 633/72. Ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione, la possibilità di avvalersi dell’identificazione diretta:
- è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue;
- è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito Ue, per i soggetti residenti in Paesi terzi.
In data 1° agosto 2018, la Norvegia ha sottoscritto con l’Ue un accordo volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, il corretto recupero dei crediti per tale imposta e la lotta alle frodi. L’accordo è analogo a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assistenza tra Autorità fiscali dell’Ue, con riguardo all’IVA. Di conseguenza, il predetto accordo consente ai soggetti stabiliti in Norvegia di avvalersi dell’identificazione diretta ai fini IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
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