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Detassazione del TFS anche in caso di pagamento rateale

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 luglio 2020

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Con la circ. n. 90 pubblicata ieri, l’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine all’applicazione dell’art. 24 del DL 4/2019, conv., con modificazioni, dalla L. 26/2019.
Si ricorda che la suddetta disposizione introduce una parziale detassazione, ovvero un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19 comma 2-bis del TUIR, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale (ossia su ogni singola rata).

Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere a una riduzione dell’aliquota fiscale crescente (dall’1,5% al 7%) in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio (per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 2019 gli intervalli temporali decorrono dalla suddetta data e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro).

Viene, inoltre, precisato che l’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare l’agevolazione e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite di 50.000 euro. Pertanto, per la quota eccedente troveranno applicazione le modalità di tassazione generale previste dal’art. 19 comma 2-bis del TUIR.

Infine, l’INPS, acquisito il parere dell’Agenzia delle Entrate, precisa che la detassazione parziale del trattamento può essere operativamente attuata in forma di “detrazione fiscale” dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo così gli stessi risultati della “riduzione di aliquota” indicata dalla norma.

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