Integratori alimentari con aliquota IVA al 10%
Possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, pari al 10%, le cessioni di integratori alimentari composti da un mix di diversi ingredienti di origine naturale e superfood, che si presentano sotto forma di preparati in polvere o capsule.
Tali caratteristiche ne consentono, infatti, la classificazione nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione Ue 2017/1925 e, conseguentemente, l’inclusione fra i beni che possono beneficiare dell’agevolazione. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 269 e n. 270 di ieri, che confermano la propria precedente prassi.
In proposito è opportuno rammentare come gli integratori alimentari non siano prodotti che – di per sé – beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, in quanto non previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al DPR 633/72.
Di conseguenza, le cessioni di tali prodotti possono beneficiare di una riduzione d’aliquota nei soli casi in cui i loro componenti risultino riconducibili – in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, allegata al DPR 633/72.
Nello specifico, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, per gli integratori alimentari classificabili nella voce doganale 2106 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”), risulta possibile applicare il punto n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, in base al quale sono soggette ad aliquota IVA del 10% le “cessioni di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
L’aliquota IVA del 10% torna, altresì, applicabile alle cessioni di barrette nutrizionali composte principalmente da cacao in polvere (se classificabili nella voce doganale 1806, “cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao”), per effetto di quanto previsto dal punto n. 64) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (in base al quale scontano tale aliquota IVA le cessioni aventi ad oggetto “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune, v.d. ex 18.06”).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941