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Onere aggiuntivo della prestazione sanitaria esente IVA ma indetraibile

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 agosto 2020

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Con la risposta a interpello n. 268 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei profili IVA e imposte dirette di un onere monetario aggiuntivo per una prestazione sanitaria in caso di pagamento con mezzo diverso dalla carta di credito, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) della L. 212/2000

Il caso oggetto di interpello riguarda una rete di poliambulatori medici che addebita, con separata indicazione in fattura, un onere aggiuntivo di 5 euro per quelle prestazioni sanitarie in regime di esenzione IVA quando il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito previamente registrata sul sito (ma paga, ad esempio, con un bancomat). 

Per quanto riguarda i profili IVA, l’Agenzia delle Entrate afferma che per i clienti sprovvisti di carta di credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA dalla società, qualificandosi così come prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione. 

Infine, per l’Amministrazione finanziaria l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, come nel caso di specie in cui il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito previamente registrata sul sito della rete di poliambulatori, è un onere amministrativo (assimilabile, ad esempio, alla spesa sostenuta per la richiesta della cartella clinica). 

In quanto tale non ha natura sanitaria e non può fruire della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

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