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Deduzioni forfetarie autotrasportatori nel modello REDDITI 2020

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 agosto 2020

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Con comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la compilazione del modello REDDITI 2020 con riferimento alla deduzione forfetaria per gli autotrasportatori di cui all’art. 66 comma 5 del TUIR.

Con comunicato del Ministero dell’Economia del 18 agosto 2020 sono state rese note le misure delle suddette deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019 (si veda “Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori confermata a 48 euro” del 19 agosto).

In particolare, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:
- 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito

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