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Agevolazione prolungata in caso di rientro del ricercatore con figli minorenni

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 agosto 2020

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Con la risposta n. 274 di ieri, l’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità degli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero nel caso di un ricercatore con figli minorenni.

Nel caso di specie, un cittadino italiano residente in Svizzera e regolarmente iscritto all’AIRE, laureato in Biotecnologie Molecolari svolge attività di ricerca presso un’azienda farmaceutica, intende accettare un’offerta di lavoro di ricerca di un’azienda italiana e rientrare in Italia con tutta la sua famiglia (moglie e due figli minorenni) ad aprile 2020, ivi prendendo la residenza. Chiede quindi se può beneficiare dell’agevolazione fiscale per il rientro di ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 avendo svolto attività di ricerca all’estero presso un centro di ricerca di una società privata per più di due anni e continuerà a svolgere attività di ricerca in Italia presso un’altra società privata.

L’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il soggetto trasferisca la residenza in Italia nel periodo d’imposta per svolgere l’attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata, a ciò deputata, ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 44 del DL 78/2010 per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Nel particolare caso di specie, in cui, come riferito nell’istanza, il soggetto ha almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, lo stesso può usufruire della citata agevolazione per l’anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. art. 44 comma 3-ter del DL 78/2010).

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