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«Sismabonus acquisti» cedibile al coniuge

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 settembre 2020

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Con riguardo all’agevolazione spettante ai sensi del comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni nelle risposte ad interpello nn. 297 e 298 di ieri, 1° settembre 2020.

Con la risposta n. 298 è stato ribadito che l’agevolazione riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche) e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

La detrazione fiscale, inoltre, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del DM n. 58/2017 non è stata allegata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma è presentata dall’impresa che ha eseguito gli interventi entro la data del rogito notarile (originariamente l’agevolazione riguardava soltanto gli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nella zona a rischio sismico 1, ma successivamente l’art. 8 del DL n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, ha esteso le detrazioni alle zone sismiche 2 e 3).

La risposta n. 297/2020, infine, precisa che il “sismabonus acquisti” può essere fruito direttamente dal contribuente in dichiarazione oppure può essere ceduto ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
In questo caso, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante può essere ceduta al coniuge, sia per l’acquisto, come persona fisica, dell’unità abitativa, sia per l’acquisto, in qualità di legale rappresentante della società, dell’unità strumentale.

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