Rivalutazione dei beni con benefici tardivi per i soggetti «non solari»
Godono dell’incremento del patrimonio netto derivante dalla rivalutazione nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata l’emergenza COVID-19
Con l’art. 110 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) è stato riproposto il regime di rivalutazione dei beni d’impresa.
In particolare, la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019: per i soggetti con periodo d’imposta “solare”, si tratta quindi del bilancio 2020.
Guardando alla lettera della norma, per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2020/2021: ad esempio, una società il cui esercizio sociale termina al 30 giugno può rivalutare i beni d’impresa nel bilancio dell’esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021, in quanto questo è l’esercizio successivo
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