Spetta la detrazione per interventi di recupero anche con bonifico incompleto
Con l’ordinanza n. 20786 del 30 settembre 2020, la Corte di Cassazione, avallando i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2016 n. 43, ha deciso che la detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta anche se nella causale del bonifico non sono stati indicati gli estremi della norma che consente di beneficiare dell’agevolazione e quindi anche se le banche o le Poste italiane spa non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL n. 78/2010.
È necessario, tuttavia, che contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (in tal senso anche le circ. Agenzia delle Entrate nn. 19/2020 e 7/2017). Tale documentazione andrà esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
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