Accesso al regime degli impatriati anche con committente estero
Ai fini della prevalenza dell’attività lavorativa in Italia rilevano anche i giorni non lavorativi
Il regime dei c.d. impatriati di cui all’art. 16 comma 1 del DLgs. 147/2015, come modificato dall’art. 5 del DL 34/2019, opera a condizione che: i lavoratori siano stati residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
In aggiunta, l’art. 16 comma 2 ultimo periodo del DLgs. 147/2015 individua, quale particolare casistica, quella dei c.d. “impatriati in possesso di laurea”. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi destinata a non aver un’applicazione pratica alla luce della nuova formulazione dell’art. 16 comma 1 del DLgs. 147/2015, il quale non pone limitazioni collegate
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41