«Netto patrimoniale» per mala gestio nel Codice della crisi
Il DLgs. 14/2019 ha agevolato la quantificazione del danno e quindi le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci potrebbero aumentare
Dopo l’apertura della procedura concorsuale, in ipotesi di azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, si pone la questione della quantificazione del danno cagionato, tema che è oggi disciplinato dal terzo comma dell’art. 2486 c.c., introdotto – con entrata in vigore dal 16 marzo 2019 – dall’art. 378 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in breve CCII), recato dal DLgs. 14/2019.
Per quanto ci occupa, necessita premettere che l’art. 2486 c.c. stabilisce, nel primo e secondo comma, che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori detengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e che, in ipotesi di violazione di tale limitazione,
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