Sequestro preventivo sopravvenuto opponibile nel concordato
La tematica relativa alla sovrapponibilità applicativa e alla giuridica compatibilità delle misure di prevenzione e/o cautelari reali penali, da un lato, e procedure concorsuali, dall’altro, è al centro di un vivace dibattito nel panorama dottrinario e giurisprudenziale. La questione centrale riguarda il tentativo di attuare un equo contemperamento dell’interesse dello Stato a impedire al proposto (nel caso delle misure di prevenzione) o all’imputato o indagato di continuare a disporre delle cose oggetto di provvedimenti di sequestro e/o di confisca, e l’interesse dei terzi creditori a trovare soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie sui beni oggetto dei provvedimenti coercitivi e a non veder frustrati i propri diritti di garanzia.
Con la sentenza n. 24326, depositata ieri, la Cassazione è ritornata sulla questione, stabilendo che il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta o anche per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. 12-bis comma 1 del DLgs. 74/2000, comporta che il sequestro preventivo, a essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l’art. 168 del RD 267/42, il quale vieta l’inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita non a tutela del suo credito, ma nell’interesse pubblico alla repressione dei reati.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, inoltre, ha precisato che, in tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario anche in presenza di sequestro, si riferisce alle assunzioni di impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domande).
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