Il sequestro penale prevale sulla procedura concorsuale
Sul profitto dei reati tributari il giudice deve valutare con attenzione anche le somme recuperate dal Fisco
Nell’ambito dei rapporti tra procedure concorsuali e sequestro penale (finalizzato alla confisca), quest’ultimo prevale su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento. Ciò in quanto non si può attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge; a maggior ragione se questa è ordinata in vista della finalità sanzionatoria perseguita dalla confisca prevista per i reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato (art. 12-bis del DLgs. 74/2000).
Resta salvo il limite dell’eventuale appartenenza del bene a persona
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