Prezzo valore anche per i trasferimenti con verbale di conciliazione giudiziale
Per la Corte di Cassazione il verbale di conciliazione è equiparabile a un atto pubblico notarile
Il verbale di conciliazione giudiziale della separazione con il quale si trasferisce una quota della casa è un atto fra privati e, pertanto, l’acquirente può chiedere che il calcolo delle imposte venga fatto sulla base del valore catastale (prezzo valore) e non sul corrispettivo.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 24087 del 30 ottobre 2020, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
È stato confermato, dunque, l’esito della C.T. Reg., secondo cui:
- l’art. 1, comma 497 della L. 266/2005 attribuisce alle parti di una cessione di diritti immobiliari la possibilità di optare per la liquidazione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5 del DPR 131/1986, ovvero sulla base del valore ...
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