Non si integra un abuso se il disabile usa i permessi per esigenze diverse dalla cura
I permessi di cui all’art. 33, comma 6 della L. 104/92 sono finalizzati a garantire alla persona disabile l’integrazione familiare e sociale
Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20243/2020, si è occupata dei permessi riconosciuti dall’art. 33, comma 6 della L. 104/92 in favore dei lavoratori portatori di handicap grave, precisando che, in tali ipotesi, la fruizione del beneficio non deve essere necessariamente diretta alle esigenze di cura.
Tale disposizione, si ricorda, concede ai lavoratori con handicap grave la possibilità di usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 33 della L. 104/92 (quindi due ore di permesso giornaliero retribuito o tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa), nonché il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La norma prevede inoltre
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41