Rilievo del fideiussore insufficiente per il fallimento del debitore principale
La legittimazione del coobbligato presuppone l’estinzione del debito
Con l’ordinanza n. 25317, depositata nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il fideiussore escusso dal creditore garantito, il quale non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato, ai sensi dell’art. 6 del RD 267/42 a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l’azione di rilievo, ex art. 1953 c.c.
Tale azione, infatti, non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento.
Deve escludersi, per altro verso, che il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento
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