Conferimento a realizzo controllato per agevolare il passaggio generazionale
Non rileva se successivamente si procede con un aumento di capitale che consenta di «riequilibrare» le partecipazioni tra i soci della conferitaria
Con la risposta a interpello n. 568, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di applicare il regime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR in caso di:
- conferimento di una partecipazione del 72% in ragione di un aumento del patrimonio netto della conferitaria in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente;
- stipula di un patto di famiglia attraverso il quale il conferente donerà ai propri due figli una quota della partecipazione nella conferitaria pari almeno al 50%, realizzando così il passaggio generazionale nel controllo della medesima;
- un successivo aumento di capitale a pagamento nella conferitaria, al fine di attribuire ai soci l’effettiva consistenza economica-patrimoniale
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