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Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Inefficacia «automatica» per gli atti a titolo gratuito del debitore

Nonostante l’oggetto di tutela sia la sottrazione di un diritto, permane nel Codice della crisi il rimedio processuale mediante reclamo

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 10 dicembre 2020

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Il DL 83/2015, conv. con mod. dalla L. 132/2015, ha introdotto in tema di atti a titolo gratuito un secondo comma nell’art. 64 del RD 267/42, sostanzialmente riprodotto nel secondo comma dell’art. 163 del DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (in breve CCII), in vigore dal 1° settembre 2021.

In primis, necessita specificare che il concetto di gratuità dell’atto va inteso nella sua accezione più estesa; a titolo esemplificativo nella casistica si annoverano la cessione gratuita di credito, la rinuncia (abdicativa e traslativa) senza corrispettivo, la donazione (anche indiretta), la rinuncia a diritti, il ricorso strumentale al fondo patrimoniale ed il trust. Conseguentemente riveste natura gratuita

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