Diffida accertativa soggetta ai limiti della solidarietà negli appalti
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 1107, chiarisce inoltre i rapporti tra conciliazione monocratica e ricorso in caso di due obbligati
I crediti lavorativi, vantati dai lavorati impiegati nell’ambito di un contratto di appalto e fatti oggetto di diffida accertativa, sono, comunque, sottoposti alle condizioni previste dall’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003. Questo è uno dei più rilevanti chiarimenti forniti dalla nota n. 1107, pubblicata ieri, con la quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è ritornato nuovamente a occuparsi della diffida accertativa, alla luce delle novità introdotte dall’art. 12-bis del DL 76/2020 (conv. L. 120/2020).
Come già sottolineato, un primo aspetto di assoluto interesse è dato dai rapporti tra la diffida accertativa e le disposizioni contenute nell’art. 29, comma 2 del DLgs. 276/2003 in tema di solidarietà nell’ambito della catena degli appalti.
Innanzitutto, ...
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