Confisca di prevenzione estesa ai familiari
Nemmeno i «terzi» possono giustificare i beni «sospetti» con i proventi dell’evasione fiscale
A partire dal 2017, in materia della confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della proporzionalità del patrimonio accumulato da un soggetto non si può tenere conto dei proventi dell’evasione fiscale; e tale principio è valido non solo in riferimento ai beni di cui il “proposto” è titolare diretto ma anche ai beni di cui sia titolare indiretto per interposta persona.
Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33451/2014, viene ribadito dalla sentenza della Sesta sezione penale n. 36561 depositata ieri.
Si trattava qui di un caso in cui si dibatteva rispetto ad un provvedimento di prevenzione patrimoniale attuato nei confronti di un immobile edificato sul terreno intestato al figlio del diretto destinatario delle misura (c.d. proposto)
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