Revocatoria fallimentare per atti normali con conoscenza dell’insolvenza
La prova, a carico del curatore, può fondarsi su elementi indiziari e presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti
Il comma 2 dell’art. 67 RD 267/1942 (legge fallimentare) costituisce la “norma di chiusura” del sistema revocatorio concorsuale; infatti, qualsiasi atto compiuto dal debitore – che non abbia già subito un trattamento di maggior rigore previsto dagli artt. 64, 65 e 67 comma 1 L. fall. o che sia esplicitamente non soggetto ad azione revocatoria ex art. 67 comma 3 L. fall. – può ricadere nell’ambito di questa disposizione, che, pertanto, assume carattere residuale.
In sintesi, il legislatore ammette (anche) la revoca di “atti normali”, cioè di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, di atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, che non presentino irregolarità, se il curatore prova che ...
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