Rinuncia all’eredità del chiamato in possesso di beni ereditari con dubbi
Per la prassi notarile, l’inventario dei beni non è necessario se la rinuncia è fatta entro tre mesi
Nell’ambito di una successione, legittima o testamentaria, non è infrequente che il chiamato scelga di rinunciare a quanto gli spetta, ad esempio perché gli elementi passivi dell’asse prevalgono sull’attivo.
In questo caso, egli può rinunziare espressamente all’eredità prima che sia scaduto il termine per accettare, ossia entro dieci anni dall’apertura della successione, mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.).
Per altro verso, l’art. 485 c.c., contenuto in una sezione dedicata al beneficio d’inventario, stabilisce che il chiamato che si trova nel possesso di beni ereditari (si pensi al coniuge superstite che ...
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