La trasformazione è un istituto eterogeneo
La Cassazione sottolinea come comprenda figure diverse e dissimili tra loro
L’istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse e anche molto dissimili tra loro, non si presta a una ricostruzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre. I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’“ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell’“ente originario”, che l’intervenuta trasformazione non è idonea a impedire.
In caso di trasformazione, l’art. 10 del RD 267/1942 trova comunque applicazione nei confronti dell’“ente originario”. La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa ...