Prededucibilità del compenso incerta senza apertura della procedura
La presentazione della domanda dà luogo solo alla verifica dell’ammissibilità della proposta
L’ammissione al concordato è sintomatica della funzionalità alla procedura delle attività svolte dal professionista. Muovendo da tale presupposto, la Cassazione n. 639/2021 ha enunciato il principio secondo cui l’art. 111 comma 2 del RD 267/42, riconoscendo natura prededucibile ai crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone l’apertura della procedura e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato, dichiarata inammissibile o rinunciata, non è, quindi, prededucibile nel successivo
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