Desistenza con data certa anteriore al fallimento
La giurisprudenza distingue tra estinzione dell’obbligazione e rinuncia all’azione
L’istanza di fallimento non è una condizione dell’azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un’azione autonoma (introdotta dal creditore o dal P.M.), che – in quanto presupposto legittimante l’apertura della procedura – deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel corso del procedimento di impugnazione.
Muovendo da tale premessa, la pronuncia della Cassazione n. 1457/2021 ha rimarcato che la desistenza dell’unico creditore istante, successiva alla dichiarazione del fallimento, non comporta la revoca del fallimento (Cass. n. 28413/2019, Cass. n. 7817/2017, Cass. n. 8980/2016, Cass. n. 21478/2013): questa ...
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