La cassetta postale senza nome non legittima l’irreperibilità assoluta
Per la Cassazione le mancate ricerche portano all’illegittimità della cartella
L’agente notificatore non può “chiudere” il proprio operato quando il nome del destinatario risulta sconosciuto al citofono e alle cassette postali del luogo della notificazione; deve invece avviare le ricerche sulla, così adombrata, irreperibilità del destinatario.
È il principio statuto dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28154 del 10 dicembre 2020.
Il caso nasceva dal fatto che una contribuente impugnava l’intimazione di pagamento che l’Agente della Riscossione qualificava come successiva a una cartella di pagamento precedentemente notificata, relativa a IRES e IVA per gli anni di imposta 2000 e 2001; punto centrale della lite era l’eccezione, sollevata dalla ricorrente, di omessa notificazione della cartella, oltre la prescrizione (nel merito) ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41