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Definita l’imposta di consumo a Campione d’Italia

/ REDAZIONE

Sabato, 6 febbraio 2021

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Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha anticipato ieri, con un comunicato stampa, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione relativo all’istituzione dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (art. 1 comma 559 ss. della L. 160/2019).

La predetta imposta è applicabile “alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea”. In relazione al tributo, il decreto ministeriale definisce, tra l’altro, la nozione di consumatore finale, il presupposto soggettivo attivo e passivo, il presupposto oggettivo e quello territoriale nonché gli elementi essenziali per la sua applicazione, quali l’esigibilità, la base imponibile, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni.

In particolare, è stabilito che la base imponibile relativa alle prestazioni di servizi riferiti a immobili ubicati a Campione d’Italia è costituita dal solo costo del materiale impiegato.
Inoltre, saranno individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di IVA.

Con decreto ministeriale saranno individuati gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare e siano previste, in conformità alla legge svizzera in tema di IVA, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie dell’imposta locale applicabili alle importazioni compresa, l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. 

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