Impresa unica proprietaria per il sismabonus acquisti
Per la spettanza del beneficio è necessaria l’intera proprietà dell’edificio ricostruito da parte dell’impresa cedente
Ai fini della spettanza del sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, l’impresa cedente deve essere proprietaria dell’intero edificio che ha demolito nella sua interezza e successivamente ricostruito.
L’impresa deve altresì essere intestataria del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e deve essere un’impresa astrattamente idonea ad eseguire gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio (ad esempio perché possiede un codice attività ATECO adeguato oppure è prevista espressamente dall’oggetto sociale l’esecuzione dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare).
Entrambe le statuizioni di principio che precedono sono state condivise dalla risposta a interpello ...
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