Via libera allo sconto INAIL per le imprese artigiane
Con il DM del 2 febbraio 2021, pubblicato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale, viene fissata la riduzione dei premi dell’assicurazione INAIL per gli artigiani, introdotta dall’art. 1, comma 780 e 781, lett. b) della L. 296/2006.
La riduzione in esame spetta alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, nella misura del 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno 2020 (si veda “Per le imprese artigiane premio INAIL con riduzione” del 12 gennaio 2021).
Si ricorda che sono ammesse alla riduzione le imprese:
- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal DLgs. 81/2008;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019;
- che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019.
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