Particolare tenuità se l’evasione non supera il 10% della soglia di punibilità
Si esaminano gli altri criteri dell’art. 131-bis c.p. e in particolare la natura isolata o continuativa della condotta vietata
Fino ad oggi, la giurisprudenza della Cassazione in tema di non punibilità dei reati tributari per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. si è caratterizzata per un sostanziale rigore e rigidità.
In effetti, in più occasioni i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di applicare il citato art. 131-bis alle ipotesi in cui il delitto tributario sia punito nel massimo con pena della reclusione non superiore a cinque anni – il che si verifica praticamente per tutti i reati tributari salvo le fattispecie di cui artt. 2, 3 ed 8 del DLgs. 74/2000 (Cass. n. 15449/2015). Questa impostazione è stata confermata anche con riferimento al reato di omesso versamento degli acconti IVA (Cass. n. 35773/2015), evidenziandosi che in relazione a tale illecito il principale
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