L’istanza di rimborso rimedia ai limiti dell’estensione del giudicato
Estensione del giudicato preclusa dal giudicato diretto contrario
Secondo quanto previsto dall’art. 1306 c.c., in caso di obbligazioni solidali, ciascun coobbligato può beneficiare dell’estensione degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato, salvo il giudicato si sia formato su questioni personali (quali ad esempio il vizio di notifica). Inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il coobbligato solidale non può chiedere l’estensione del giudicato nel caso in cui si sia formato un giudicato diretto di segno contrario nei suoi confronti (Cass. 27 novembre 2006 n. 25072, Cass. 19 giugno 2015 n. 12766).
In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la sentenza 16 febbraio 2021 n. 4008, con la quale i giudici hanno precisato che se uno dei coobbligati in solido ha pagato il debito tributario, il ...
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