Accertamento del beneficio per bonifica da amianto con nuovi termini
I datori di lavoro che ricevono la richiesta di integrare la documentazione devono adempiere entro il termine di 90 giorni
Con la circolare n. 37, l’INPS illustra le novità apportate dell’art. 1 commi 360 e 361 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande del beneficio previdenziale introdotto con l’art. 13 comma 8 della L. 257/92 ed esteso successivamente anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica, dall’art. 1 comma 277 della L. 208/2015 (così come modificato dall’art. 1 comma 246 della L. 205/2017).
Si ricorda che il suddetto beneficio consiste nella rivalutazione, ai fini del diritto
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