Non legittimano il recesso le modifiche alla facoltà di delegare a partecipare in assemblea
Il Tribunale di Venezia osserva come si continui a godere del medesimo diritto di voto
La modifica dello statuto che restringe la facoltà dei soci di delegare terzi a partecipare e votare in assemblea (limitandola, per le persone fisiche, al solo ambito familiare e, per le società socie, ai soli soci della medesima società) non legittima al recesso i soci che non abbiano concorso alla deliberazione medesima.
È questo il principio di diritto che si desume dalla sentenza n. 360/2021 del Tribunale di Venezia.
Ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. – dettato in tema di spa, ma applicabile, ex art. 2519 comma 1 c.c., anche alle cooperative (nel cui contesto si sviluppava il caso di specie) – hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti ...
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