ACCEDI
Domenica, 11 maggio 2025

IMPRESA

Non legittimano il recesso le modifiche alla facoltà di delegare a partecipare in assemblea

Il Tribunale di Venezia osserva come si continui a godere del medesimo diritto di voto

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 2 aprile 2021

x
STAMPA

download PDF download PDF

La modifica dello statuto che restringe la facoltà dei soci di delegare terzi a partecipare e votare in assemblea (limitandola, per le persone fisiche, al solo ambito familiare e, per le società socie, ai soli soci della medesima società) non legittima al recesso i soci che non abbiano concorso alla deliberazione medesima.
È questo il principio di diritto che si desume dalla sentenza n. 360/2021 del Tribunale di Venezia.

Ai sensi dell’art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. – dettato in tema di spa, ma applicabile, ex art. 2519 comma 1 c.c., anche alle cooperative (nel cui contesto si sviluppava il caso di specie) – hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU