Per la trasformazione delle DTA rilevano le perdite maturate al 31 dicembre 2019
L’Agenzia ha chiarito che sono invece escluse le perdite in corso di formazione, relative al periodo di imposta 2020
Con la risposta a interpello n. 193 del 18 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla facoltà di trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, come sostituito dall’art. 55 del DL 18/2020 e successive modifiche.
Si ricorda che il presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti verso creditori inadempienti.
Sotto il profilo soggettivo, come già chiarito con precedente risposta n. 96/2021, l’Agenzia evidenzia che, sebbene la norma agevolativa faccia espresso riferimento alle “società”, la stessa può riguardare anche gli enti commerciali equiparati, ai fini fiscali, alle ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41