Legittimo il doppio accertamento per il recupero delle ritenute di acconto
I giudici richiamano la solidarietà tra i due soggetti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8903 depositata ieri, ha sancito la legittimità della condotta dell’Ufficio che, con distinti accertamenti, recuperi le ritenute a titolo di acconto non eseguite e non versate in capo al sostituto e, nel contempo, le imposte non dichiarate dal sostituito in relazione al medesimo fatto generatore d’imposta.
Non sussiste, secondo i giudici, alcuna doppia imposizione posto che tra sostituto e sostituito non c’è solo un rapporto di sostituzione, ma un vincolo solidale.
Insomma, è lecito “duplicare” gli accertamenti, senza che, naturalmente, il Fisco possa incassare più volte le imposte.
Sono note le problematiche, talvolta difficili se non impossibili da risolvere, quando viene contestata l’omessa esecuzione della ritenuta ...
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