Opzione per cessione o sconto di barriere architettoniche sempre possibile
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione può essere esercitata anche per gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche con superbonus
L’Agenzia delle Entrate, andando oltre il dato letterale della norma contenuta nell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020, ha dato seguito alle sollecitazioni (si veda “Barriere architettoniche al 110% senza opzione” del 1° aprile 2021) volte a far sì che venisse acclarato che, fra gli interventi “trainanti” e “trainati” che beneficiano del superbonus, per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto, rientrano anche “quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni” (si veda la Guida aggiornata a marzo
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