Diretta applicabilità nell’ordinamento interno del divieto di discriminazioni orizzontali
Restano però i dubbi sul regime post Brexit di norme atte a garantire le libertà fondamentali europee
Con il principio di diritto n. 6/2021 l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione sull’applicazione dell’art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73 nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito durante il periodo transitorio previsto dall’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
La disposizione prevede l’esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea; essa si inserisce nel novero delle disposizioni di diritto interno che effettuano un rinvio alla nozione di Stato membro dell’Unione senza che ciò discenda dall’obbligo di recepimento di una direttiva o dall’obbligo
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