Discriminatorio ridurre il premio di risultato per la fruizione del congedo parentale
Per i lavoratori è previsto un regime probatorio attenuato
I trattamenti meno favorevoli che le lavoratrici e i lavoratori subiscono in ragione dello stato di gravidanza, della maternità o della paternità o in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti costituisce una forma di discriminazione ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del DLgs. 11 aprile 2006 n. 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Si distingue tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta. La prima si realizza quando “qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento” produca un trattamento meno favorevole verso la lavoratrice o il lavoratore in ragione del loro sesso rispetto a un’altra lavoratrice o a un altro lavoratore ...
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