Libri sociali della società cessata da depositare al Registro delle imprese
Scorretta la prassi di conservarli in luoghi e presso soggetti diversi
La prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è incompatibile con il vigente quadro normativo.
A ribadirlo è il MISE nel parere 13 aprile 2021 n. 0106345, reso pubblico ieri.
Ai sensi dell’art. 2496 c.c., compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’art. 2494 c.c., i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del Registro delle imprese, dove chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Trattandosi di un adempimento da effettuare durante la fase di liquidazione, esso ricade sui soggetti che curano tale fase, ovvero sui liquidatori.
La norma, riproponendo ...
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