Sostituto alla prova della restituzione delle somme assoggettate a tassazione
Si pone a carico del sostituto il recupero delle imposte applicate, stabilito però in modo forfetario, cioè nella misura del 30% delle somme restituite
L’art. 150 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) è intervenuto sul sul problema della restituzione al soggetto erogatore di somme assoggettate a tassazione in anni precedenti rivelatesi poi indebite mediante l’inserimento nell’art. 10 del TUIR del comma 2-bis, per il quale le somme indebite, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
In questo modo, si pone a carico del sostituto il recupero delle imposte applicate, stabilito però in modo forfetario, cioè nella misura del 30% delle somme restituite (così come peraltro già previsto dal DM 5 aprile 2016) per il caso in cui il sostituito/debitore, avendo restituito al soggetto erogatore le somme al lordo delle imposte, chiede, in alternativa alla ...
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