Il raddoppio dei termini resiste al favor rei
Opera anche per l’abuso del diritto, quando non era depenalizzato
Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, applicabile ai periodi d’imposta precedenti al 2016, si applica alle contestazioni di abuso del diritto anteriori a tale anno, nonostante l’intervenuta depenalizzazione dell’elusione/abuso del diritto con l’art. 10-bis della L. 212/2000.
Questa la decisione resa dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 11156 del 28 aprile 2021.
Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, fino al 31 dicembre 2015, operava per le violazioni comportanti l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
Dal periodo d’imposta 2016, esso è stato abrogato dalla L. 208/2015.
La precedente novità apportata con il DLgs. 128/2015 (all’art. 2) aveva modificato il menzionato istituto, ...
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