Società del gruppo come intermediario nell’elaborare l’operazione «aggressiva»
Il soggetto pianificatore assume su di sé gli obblighi di comunicazione ai sensi della Direttiva DAC 6
In ambito comunitario, con la Direttiva 2018/822/Ue (DAC 6) sono state introdotte disposizioni per la comunicazione obbligatoria alle competenti Autorità nazionali, da parte di intermediari e contribuenti, di informazioni sugli schemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi natura transfrontaliera e connotati da specifici elementi distintivi (hallmarks).
Al fine di valutare se un meccanismo abbia il suddetto carattere transfrontaliero, la normativa nazionale di recepimento (art. 2 comma 1 del DLgs. 100/2020) prevede, tra le altre condizioni alternative, che non tutti i partecipanti allo schema o progetto risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.
Tale circostanza si verifica, per quanto di interesse in questa sede, quando il meccanismo in esame coinvolge società ...
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