Per gli istituti scolastici stranieri esenzione IVA solo con riconoscimento della P.A.
Se la prestazione è imponibile IVA il cessionario nazionale deve emettere autofattura
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a consulenza giuridica nn. 6 e 7 di ieri, ha esaminato il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, previsto, tra l’altro, per le prestazioni rese da istituti o scuole rese da pubbliche amministrazioni.
Da un lato, sono state analizzate le condizioni che legittimano il regime di esenzione nel caso in cui l’istituto scolastico sia stabilito in un Paese extra Ue, nonché i relativi obblighi ai fini IVA, qualora il committente sia un soggetto passivo stabilito in Italia (consulenza giuridica n. 6/2021).
Dall’altro, sono state individuate le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte di istituti scolastici nazionali che si avvalgono della dispensa da adempimenti in relazione alle operazioni
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