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FISCO

Registro sul prezzo di aggiudicazione nella liquidazione coatta amministrativa

Il controllo dell’autorità amministrativa garantisce che il corrispettivo per l’acquisto sia finalizzato a ottenere la somma più alta possibile

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 giugno 2021

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L’art. 44 del DPR 131/86, che dispone l’assunzione, quale base imponibile dell’imposta di registro, del prezzo di aggiudicazione, in caso di “vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto” è certamente applicabile nel caso di compravendita eseguita nell’ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa a seguito di asta pubblica.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15193, depositata ieri.

Nella pronuncia, la Corte ribadisce che il presupposto per l’applicazione dell’art. 44 del DPR 131/86 va individuato nel fatto che il trasferimento di beni avvenga in via coattiva ...

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