Rivalutazione possibile anche per le partecipazioni in comunione
L’Agenzia delle Entrate ne ha dato conferma lo scorso gennaio
In vista del termine del 30 giugno 2021 per aderire alle agevolazioni fiscali ex artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, può essere utile analizzare l’applicazione di questi regimi al caso dei beni posseduti in comunione.
Anche per il 2021, infatti, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41