Per le agenzie di somministrazione, attività prevalente nello Stato di stabilimento
L’INL, riprendendo una recente sentenza della Corte Ue, richiede un’effettiva attività interna per legittimare la somministrazione anche in Italia
Affinché le agenzie di somministrazione comunitarie possano validamente somministrare lavoratori in Italia le stesse devono svolgere prevalente attività di somministrazione nello Stato membro nel quale risultano stabilite. Questo è quanto emerge dal parere n. 936 pubblicato ieri, 15 giugno 2021, con il quale l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto a commento della sentenza della Corte di giustizia Ue del 3 giugno scorso relativa alla causa C-784/19, Team power Europe.
Il giudice comunitario ha preso in esame il delicato tema della tutela sociale da garantire ai lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale e, più in particolare, i requisiti che le agenzie di somministrazione devono possedere per poter usufruire delle deroghe all’applicazione
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