Astensione da calibrare per l’amministratore
Potrebbe, infatti, precludergli la possibilità di impugnare la delibera del CdA
Ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c., le deliberazioni del CdA che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori “assenti o dissenzienti” entro novanta giorni dalla data della deliberazione (si applica in quanto compatibile l’art. 2378 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2377 comma 2 c.c., invece, le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o “astenuti”, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.
Secondo la sentenza n. 6839/2010 del Tribunale di Milano, l’amministratore che si astiene dalla votazione è privo di legittimazione all’impugnazione ...
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