Liquidazione coatta per le cooperative sociali in stato di insolvenza
L’impresa sociale è sottoposta a un regime speciale, che ne esclude la fallibilità
Il Tribunale di Siracusa 5 maggio 2021 ha escluso la fallibilità della cooperativa sociale in stato di insolvenza ex art. 14 del DLgs. 112/2017.
Nel caso di specie, una cooperativa sociale si opponeva all’apertura del fallimento nei suoi confronti, sostenendo la non fallibilità “soggettiva”, in ragione della sua qualifica di impresa sociale e dell’inesistenza di un’attività commerciale svolta.
In punto di fatto si apprende che la cooperativa, sin dalla sua costituzione, aveva svolto la gestione di servizi socio sanitari, educativi e assistenziali verso persone svantaggiate, in conformità al proprio statuto, con spirito mutualistico e senza fine speculativo. Inoltre, aveva conseguito l’iscrizione all’albo regionale per lo svolgimento dell’assistenza
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