Il valore delle partecipazioni ai fini dell’imposta sulle successioni va attualizzato
La rilevanza delle variazioni infrannuali di patrimonio, poi, dovrebbe essere slegata da formalismi spesso inaccessibili
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. b) del DLgs. 346/90, le partecipazioni al capitale di società non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto assumono rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni in proporzione “al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti”: la formulazione della norma sembra quindi assai chiara nel richiedere che, a fronte di un dato di bilancio o inventariale, lo stesso sia sempre, per così dire, aggiornato, così da rendere gli elementi contabili adeguati a rappresentare fedelmente il patrimonio della società al momento della
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